(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“4. Per la direzione del servizio di consulenza scolastica viene incaricato nell’ambito del Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina, in conformità all’organico esistente, un ispettore/un’ispettrice avente rango di Direttore/Direttrice di ripartizione. Questo/Questa può appartenere anche all’amministrazione provinciale, qualora possieda un’esperienza professionale di almeno cinque anni nella direzione del rispettivo servizio.”