(1) Dopo l’articolo 1/bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/ter (Calendario scolastico)
1. L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
2. L’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e l’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia devono comprendere almeno 34 settimane nell’anno scolastico.
3. La Giunta provinciale definisce l’inizio, la fine e le interruzioni dell’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e dell’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all’articolazione dell’orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III, relative alla scuola del primo ciclo di istruzione, trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II, relativi alla scuola dell’infanzia, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia.”