(1) Con decorrenza dall’anno d’imposta 2012 i comuni della provincia autonoma di Bolzano possono istituire o modificare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
(2) Il gettito dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è versato direttamente al comune.