[(1) Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento delle stesse.] 3)
(2) Qualora l’accorpamento delle concessioni non comporti lo spostamento del punto di presa dell’impianto più a monte e del punto di restituzione dell’impianto più a valle e non comporti l’estensione del periodo di utilizzo, l’accorpamento di cui al comma 1 è autorizzato dal competente assessore provinciale ovvero dalla Giunta provinciale, qualora almeno una delle concessioni accorpate sia una concessione di grande derivazione a scopo idrolettrico.
[(3) I disciplinari e i decreti di concessione delle singole concessioni accorpate vengono sostituiti da un unico disciplinare e da un unico decreto di concessione. Quale termine di scadenza delle concessioni accorpate è fissata la scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.] 3)