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In vigore al: 04/10/2016

Decreto 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 3 (Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i modelli F24 ed F24 EP)

(1) A decorrere dal 1° settembre 2011, ove non diversamente disposto nel seguito del presente decreto, la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, e' effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti, ovvero del luogo in cui e' avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.

(2) Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

  1. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui sono aperti il conto di tesoreria unica ovvero la contabilita' speciale dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica che ha eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici e dalle amministrazioni dello Stato titolari di conti presso la tesoreria centrale, il luogo di riscossione e' individuato in base alla provincia corrispondente al domicilio fiscale dell'ente;
  2. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e' stata presentata la delega modello F24;
  3. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 telematico, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della banca ovvero l'ufficio postale, individuati dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui e' aperto il conto corrente di addebito del versante;
  4. per i versamenti telematici eseguiti mediante il modello F24 cumulativo ovvero pervenuti tramite banche prive di sportelli sul territorio (c.d. «banche virtuali»), il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia corrispondente al domicilio fiscale del versante;
  5. salvo quanto diversamente disposto dagli articoli successivi, per i versamenti delle accise eseguiti tramite modello F24, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato dalla sigla della provincia indicata dal contribuente nell'apposito campo della sezione "accise" della delega di pagamento.

(3) Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate dai contribuenti, attraverso i servizi telematici forniti dall'agenzia stessa, ovvero dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane S.p.A. ed agenti della riscossione).

(4) Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(5) La ripartizione delle somme viene effettuata al netto degli importi di segno negativo derivanti dalle compensazioni esercitate dai contribuenti, attribuendo gli importi ad esse corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio: 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023, art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.

(6) Nelle giornate in cui i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per ripianare il saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo dei fondi necessari dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

(7) Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 6 avviene entro il mese successivo, salvo insufficiente importo di segno positivo, imputando le somme ai rispettivi bilanci della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita' previste dal comma 5.

(8) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i modelli F24, si rimanda alle disposizioni, in quanto compatibili, dei decreti interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.

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