Sentenza del 26 maggio 2007, n. 197; Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors
Il settore relativo alla installazione, alla localizzazione e all'esercizio di impianti di comunicazione, (disciplinato dall'art. 7 bis della L.P. 18 marzo 2002 n. 6 aggiunto dall'art. 2 co. 2 della L.P. 26 luglio 2002 n. 11) rientra nelle competenze legislative esclusive attribuite dallo Statuto alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, nonché di quelle concorrenti in materia di igiene e sanità, nel rispetto dei limiti della propria competenza legislativa e di quella statale. Alle dette competenze si affiancano sia la potestà legislativa, sia quella regolamentare (artt. 16, 53 e 54 dello Statuto).
L'autorizzazione di cui all'art. 7 bis L.P. n. 6 del 2002 deve ritenersi avere, necessariamente, anche valenza edilizia, sulla base del disposto del medesimo art. 7 bis e delle norme di attuazione contenute nella parte concettuale del piano di settore. Ne consegue che – pur in mancanza di coordinamento, nel vigente ordinamento provinciale, fra il procedimento autorizzatorio e quello relativo al rilascio della concessione edilizia – le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere effettuate nell'ambito del procedimento autorizzatorio, in quanto la ratio sottesa alla disciplina delle comunicazioni elettroniche è quella di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni.
In virtù delle sue prerogative il legislatore provinciale, nel regolare il procedimento autorizzatorio concernente gli impianti di comunicazione, non ha previsto nel dettaglio l'istituto del silenzio-assenso, previsto invece dal legislatore statale con l'art. 87 co. 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, che non trova quindi applicazione in provincia di Bolzano.
Per effetto della riforma introdotta con L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, alla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano si applica il regime dei limiti costituzionali (art. 117 co. 1 della Costituzione), in quanto più favorevole rispetto al regime dei limiti statutari (cfr. art. 10 L. cost. n. 3 del 2001): quindi, non si applicano più i limiti delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica ed il limite degli interessi nazionali.
Il preavviso di diniego ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 deve contenere tutti gli elementi motivazionali che dovrebbero suffragare il provvedimento finale negativo, così da porre il richiedente nelle condizioni di controdedurre, presentando osservazioni scritte e producendo documenti riferibili a tutti i profili che l'amministrazione ritiene ostativi al rilascio del provvedimento richiesto. Pertanto è illegittimo il provvedimento di rigetto basato solo su motivi, in tutto o in parte, diversi dalle motivazioni di cui al preavviso.
I criteri contenuti nell'art. 5 delle norme di attuazione incluse nella parte concettuale del piano di settore, laddove l'amministrazione provinciale invita i comuni a “prediligere” strutture pubbliche esistenti o da realizzare, rispetto a immobili di privati e invita ad “evitare” edifici sotto tutela delle Belle Arti, ensemble, centri storici e chiesette di collina, non possono considerarsi in alcun modo divieti assoluti e generali per l'installazione degli impianti delle comunicazioni, sicché il solo rinvio a tali criteri non può legittimamente giustificare il diniego di autorizzazione.
La nota del comune diretta a portare a conoscenza di tutti i gestori una proposta di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, non può considerarsi lesiva degli interessi dei destinatari, perché priva di carattere provvedimentale. Essa va inquadrata, piuttosto, nell'ottica di collaborazione tra comuni e gestori nell'individuazione dei siti, auspicata anche dal piano provinciale di settore.