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In vigore al: 07/09/2016

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 1/octies (Finanziamento di attività formative)

(1) I dipartimenti Istruzione e Formazione possono, anche in aggiunta alle attività delle istituzioni scolastiche, mettere in atto attività formative e manifestazioni per la promozione delle alunne e degli alunni, ivi inclusi quelli delle scuole serali, nonché dei rappresentanti negli organi collegiali scolastici e possono effettuare le relative spese. Si tratta in particolare di attività negli ambiti promozione delle eccellenze, attività sportive scolastiche, scuola serale, concorsi per alunni e alunne, educazione stradale, educazione alla salute, educazione civica e politica e mirate promozioni per l’attività didattica. Il finanziamento di tali attività può altresì includere spese per vitto e alloggio, spese di viaggio, spese per la premiazione di alunne e di alunni nonché spese per le relative cerimonie.

(2) I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese nell’ambito della professionalizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole, dello sviluppo scolastico e didattico, ivi inclusi materiali didattici e strumenti, nell’ambito della ricerca e consulenza pedagogico-didattica nonché nell’ambito dello scambio con istituzioni nazionali ed estere operanti nel settore formativo.

(3) I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese connesse con la conclusione di corsi formativi realizzati dai dipartimenti Istruzione e Formazione. 11)

11)
L'art. 1/octies è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
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