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In vigore al: 07/09/2016

c) LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 61)2)
Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune

1)
Pubblicata nel B.U. 19 marzo 1996, n. 14.
2)
Vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 9/1997

Art. 1     delibera sentenza

(1)  Premesso che il complesso degli impianti a fune attivati sul territorio della provincia opera in regime di concessione sulla base dei principi fissati dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione della competenza primaria assegnatale dall'articolo 8 dello Statuto di autonomia, e che le imprese concessionarie svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, diversificati per gli specifici interventi, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di esecuzione:

  • a)  per la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia o tappeti mobili o sciovie;
  • b)  per il miglioramento qualitativo, l' aggiornamento tecnologico, anche parziale, o per l'aumento di potenzialità oraria di linee esistenti;
  • c)  per tutti gli investimenti per sostituzioni rese necessarie sia dall' esito delle verifiche, ivi compresi i relativi costi, previste dalla normativa tecnica vigente, sia dalle valutazioni del tecnico responsabile dell'impianto;
  • d)  per il miglioramento e l' aggiornamento tecnologico dei sistemi destinati alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio.

(2)  La misura massima del contributo, determinato come percentuale della spesa ammissibile, è stabilita come segue:

  • a)  nel novanta per cento per funivie bifune a va e vieni che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di rinnovamento e di ristrutturazione delle opere edili, con i relativi impianti tecnologici, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessari per aumentare la sicurezza e migliorare l' efficienza funzionale;
  • b)  nel quarantacinque per cento per funicolari terrestri su rotaia, funivie bifune o monofune a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli nonché per tappeti mobili;
  • c)  nel quarantacinque per cento per apparecchiature destinate all' emissione ed alla lettura dei titoli di viaggio ed alla conseguente suddivisione delle spettanze economiche tra le varie imprese funiviarie;
  • d)  nel 50 per cento per le sciovie. 3)
  • e)    4)

(3)  I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in quattro esercizi consecutivi; quelli di cui alla lettera d) su un unico esercizio. 5) 

(4)  Per gli investimenti di cui al comma 2, lettera b), la Giunta provinciale può aumentare l'aliquota di contributo fino ad ulteriori trenta punti percentuali, qualora l'iniziativa rivesta rilevante interesse pubblico ovvero quando costituisca un organico sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed i centri abitati, nonché laddove l'iniziativa richieda particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, nonché per gli investimenti di cui alla lettera d) fino ad ulteriori quaranta punti percentuali, qualora si tratti di sciovie isolate o facenti parte di piccoli comprensori sciistici, importanti per l’apprendimento dello sport dello sci e conseguentemente rivestano una importante funzione socio-educativa. 6)

(5)  I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato delle linee si svolga, almeno prevalentemente, nel territorio provinciale; essi non sono cumulabili con altre provvidenze, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche di qualunque genere.

(6)  All'atto di erogazione della prima oppure unica rata di contributo, i beneficiari, esclusi gli enti pubblici e i destinatari delle agevolazioni finanziarie per l'acquisto di apparecchiature di emissione e lettura dei titoli di viaggio, devono dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per un importo pari al 50 per cento del contributo concesso. 7) 

(7)  La dimostrazione di apporto di capitale proprio non è richiesta nel caso in cui la differenza tra la spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, e successive modifiche, e il contributo concesso sia inferiore al 30 per cento della prima. 8)

massimeDelibera 9 luglio 2012, n. 1066 - Interventi straordinari a favore di impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici (modificata con delibera n. 2020 del 27.12.2012)
3)
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 64 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.
4)
La lettera e) è stata abrogata dall'art. 65 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.
5)
L'art. 1, comma 3 è stato prima sostituito dall'art. 64 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1, e poi dall'art. 24, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
6)
L'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
7)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
8)
Il comma 7, è stato aggiungo dall'art. 30, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 1/bis  delibera sentenza

(1)  In caso di calamità naturali possono essere concessi, in caso di comprovata necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 107 del Trattato UE, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle spese eccedenti causate da essi, anche attraverso la concessione di mutui agevolati tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9. 9) 

massimeDelibera 25 novembre 2013, n. 1807 - Criteri di accesso alle agevolazioni dal fondo di rotazione per impianti a fune in caso di calamità naturali eccezionali - articolo 1/bis della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
9)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 2

(1)  Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in conformità della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente "Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia", seguono la disciplina prevista da quest'ultima ed i relativi contributi sono erogati e liquidati secondo le disposizioni della medesima.

Art. 3

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

Art. 4   10)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
Omissis.
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