(1) Chi esercita un'attività disciplinata dalla presente legge è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove invece i prezzi non siano uniformi per tutti gli appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.
(2) I prezzi minimi e massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e dal 1° giugno successivo. La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dell'ultima comunicazione inoltrata.
(3) I termini di cui al comma 2 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.