(1) Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermi restando i limiti massimi fissati all'articolo 1, o dei posti letto indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 2.
(2) Della cessazione dell'attività deve essere data comunicazione al sindaco competente per territorio entro il termine di trenta giorni.