(1) Il sindaco deve vietare entro trenta giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività, se i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria.
(2) Inoltre il sindaco può rispettivamente deve vietare, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'attività, ove ricorra una delle ipotesi previste dagli articoli 11, 12, 92 e dal comma 3 dell'articolo 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(3) Il sindaco deve rispettivamente può vietare, con provvedimento motivato, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, qualora sopravvenga un motivo di cui ai commi 1 e 2, o ne abbia comunque conoscenza dopo il decorso del termine indicato al primo comma.