(1) In caso di esercizio dell'attività di cui alla presente legge senza la preventiva denuncia, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 328 ad un massimo di Euro 1.306.7)
(2) È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 68 a Euro 328, chiunque:7)
- esercita l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge in vani non indicati nella denuncia;
- applica prezzi inferiori a quelli minimi e superiori a quelli massimi dichiarati ed esposti;
- omette di esporre il cartellino dei prezzi a termini dell'articolo 5 della presente legge;
- non effettua la comunicazione circa la modifica o cessazione dell'attività.
- appone un distintivo di classificazione con false indicazioni o utilizza una classificazione non corretta; 8)
- non fornisce le informazioni necessarie per la classificazione oppure non ammette i rispettivi accertamenti. 8)
(2/bis) È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 235 a Euro 705 chiunque non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata.7) 9)
(3) In caso di recidiva può essere inoltre vietata la prosecuzione dell'attività.
(4) L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge spetta agli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 7.
(5) Le sanzioni sono irrogate dal sindaco competente per territorio. Il pagamento della sanzione è effettuato in favore del comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa tramite il rispettivo tesoriere. Si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.