(1) I comuni della provincia tengono l'elenco delle strutture ricettive di cui all'articolo 1 della presente legge, nel quale devono essere indicati il numero delle camere od appartamenti, il numero dei posti letto e dei bagni o delle docce. L'elenco è pubblico.6)
(2) I comuni sono tenuti a trasmettere copia dell'elenco alle organizzazioni turistiche locali competenti e comunicano alle medesime le intervenute modifiche dei dati contenuti nello stesso.