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In vigore al: 07/09/2016

c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 181)
Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.

Art. 1   2)

2)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 2

(1)  Il laboratorio biologico provinciale ha lo scopo di contribuire alla migliore conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio provinciale.

(2)  In particolare ad esso spetta il compito di:

  • a)  effettuare studi, ricerche ed indagini ed esprimere pareri sulla natura biologica, microbiologica, fisica e biochimica dell' aria, dell'acqua e del suolo;
  • b)  accertare gli effetti prodotti dai fattori inquinanti sulla flora e sulla fauna e le alterazioni ambientali conseguenti ai fenomeni di antropizzazione;
  • c)  effettuare studi, ricerche, indagini ed esprimere pareri sui fenomeni meterologici che possono influenzare i diversi casi di inquinamento;
  • d)  provvedere ai compiti affidati dalle leggi provinciali

Art. 3  

(1)  L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe ha lo scopo di provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d'acqua e di quelle inerenti ai ghiacciai e al manto nevoso, nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe, secondo le modalità, limiti e procedure stabiliti nella presente legge.

(2)  In particolare all’Ufficio Idrografico competono:

  1. le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d’acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali;
  2. lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee;
  3. lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali;
  4. le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologico;
  5. la formazione e tenuta del catasto delle valanghe;
  6. la pubblicazione del bollettino delle valanghe;
  7. l’attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici, per quanto concerne la prevenzione;
  8. il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali;
  9. la cura delle pubblicazioni relative al servizio da espletare. 3)

(3)  In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per i compiti di cui alla precedente lettera h). 4)

3)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.

Art. 4

(1)  Per i fini di cui al precedente articolo 3, l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può chiedere l'intervento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale.

(2)  L'Amministrazione provinciale ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui al precedente articolo 3 a persone estranee all'Amministrazione provinciale disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 5)

5)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.

Art. 5

(1)  Su richiesta dell'ufficio idrografico provinciale i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio medesimo.

(2)  I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.

(3)  La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall'ufficio idrografico provinciale, il quale si riserva anche di effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita.

(4)  Oltre all'osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti, i concessionari di impianti idroelettrici trasmettono, quando richiesto, all'ufficio idrografico provinciale copia dei diagrammi di invaso e di svaso dei serbatoi idroelettrici e della produzione di energia.

Art. 6

(1)  L'ufficio idrografico provinciale emette parere sulle istanze per il rilascio di concessione di utilizzazione di grandi derivazioni di acqua, come pure per le modifiche di quelle esistenti. Il parere è vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in merito alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

(2)  Il parere viene inoltre espresso a titolo consultivo in caso di presentazione di opposizione e di domande concorrenti a concessioni d'acqua pubblica e può venire richiesto dell'ufficio provinciale acque pubbliche in tutti gli altri casi di rilascio di concessione d'acqua.

(3)  Alle visite istruttorie relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un tecnico dell'ufficio idrografico provinciale con il compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazione e di strumenti idrografici. Le prescrizioni sono riportate nel verbale di visita.

Art. 7    6)

6)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 11 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, ed infine abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 8

(1)  Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti.

(2)  La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge.

(3) 7)

7)
L'art. 8, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14, e poi abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 9   2)

2)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 10   8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
Omissis.
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