(1) L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
(2) I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze. 2)