(1) La vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ivi compresa la facoltà di sospensione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge, sono esercitate, salvo quanto riservato allo Stato dall'articolo 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla giunta di quella provincia autonoma nel cui territorio le istituzioni hanno la propria sede legale, anche se esse estendono la propria attività nel territorio dell'altra provincia.