Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.
(1) Al proprietario del terreno spetta un congruo indennizzo per la cessione del terreno o la costituzione della servitù.
(2) Gli indennizzi di cui al comma 1 sono stabiliti dall'Ufficio Estimo provinciale, sentita l'associazione di coltivatori più rappresentativa a livello provinciale, tenendo conto dei criteri previsti dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.