(1) Per l'assistenza diretta degli utenti del centro di assistenza diurna per anziani è previsto, come criterio indicativo, un rapporto assistente-assistito di uno a quattro.
(2) Nel centro di assistenza diurna per anziani deve essere garantita la presenza continua di almeno una persona in possesso di uno dei seguenti diplomi:
Almeno un terzo del personale assistenziale necessario deve essere in possesso di uno dei diplomi sopra indicati, il rimanente personale assistenziale deve essere in possesso del diploma di ausiliario socio-assistenziale oppure del diploma di operatore socio-sanitario.
(3) L'assistenza infermieristica è garantita, nella misura necessaria, dal personale qualificato del distretto sanitario ovvero dal personale sanitario della casa di riposo/centro di degenza.