Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata secondo il rispettivo articolo di elenco.
(2) Nel caso di lavori a corpo, è specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
(3) Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.