Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Le amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) c) d) ed e), della legge possono specificare ulteriormente, tenuto conto della propria struttura organizzativa, i compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto.