Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 180 giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'articolo 820 del codice di procedura civile.
(2) La predisposizione e l'esecuzione della pronuncia arbitrale è regolata dal codice di procedura civile.
(3) Contro il lodo arbitrale è ammessa impugnazione soltanto nei casi tassativamente indicati dal codice di procedura civile.
(4) Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio.
(5) La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'articolo 814 del codice di procedura civile.