Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il responsabile di progetto stabilisce, anche in aggiunta o in difetto a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 della legge, nonché dal Capo III del presente regolamento, i documenti progettuali effettivamente ritenuti necessari in relazione alla tipologia dell'opera da progettare.
(2) Il progetto contiene la documentazione necessaria per consentire la formulazione dell'offerta.
(3) La documentazione relativa ai dettagli costruttivi può essere consegnata all'appaltatore nel corso dei lavori in relazione al loro avanzamento.
(4) Il capitolato speciale d'appalto può demandare all'appaltatore, in casi particolari connessi alla tipologia dell'opera, l'elaborazione dei dettagli costruttivi che rappresentino un ulteriore sviluppo dei disegni esecutivi per meglio evidenziare le modalità costruttive dell'opera e che non incidono sui costi di esecuzione. Tali dettagli costruttivi sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori nei termini fissati dallo stesso, che si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi. Trascorso inutilmente tale termine, i documenti si considerano approvati.