Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Per i soggetti privati, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b), c) e d) della legge, la soglia comunitaria, al netto dell'IVA, è espressa in euro con i seguenti limiti di valore:
(2) Future variazioni dei valori delle soglie comunitarie sono automaticamente recepite nel presente regolamento. 3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.