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In vigore al: 07/09/2016

p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 341)
Regolamento sul trasferimento del personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap

1)

Pubblicato nel B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina il trasferimento del personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap, tenuto conto degli interessi dei bambini nonché degli alunni in situazioni di handicap.

(2) Ai fini del presente regolamento s'intende per trasferimento sia quello effettuato entro il territorio comunale sia quello intercomunale per la copertura di posti a tempo indeterminato.

Art. 2 (Graduatoria di trasferimento)

(1) Ai fini del trasferimento il personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap è iscritto, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, in una graduatoria provinciale formata separatamente per gruppi linguistici e profili professionali.

(2) L'iscrizione d'ufficio avviene nei seguenti casi:

  • a)  perdita del posto,
  • b)  difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali sul posto di lavoro.

(3) L'iscrizione su richiesta dell'interessato può avvenire dopo un'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, purché la domanda di trasferimento venga presentata alla Ripartizione del personale entro le ore 12.00 del 31 luglio di ogni anno, oppure spedita con lettera raccomandata entro la stessa data.

(4) Non devono iscriversi nella graduatoria di trasferimento, ma soltanto presentare apposita richiesta entro la data di cui al comma 3, coloro che, a salvaguardia della continuità educativa almeno triennale, seguono il bambino o alunno assistito in un territorio comunale confinante, nonché coloro che dopo il triennio di continuità educativa desiderano continuare con lo stesso bambino o alunno, oppure mantenere la stessa sede di servizio.

(5) La graduatoria di trasferimento è approvata dal Direttore della Ripartizione del personale e pubblicata all'albo della stessa ripartizione nonché nelle sedi delle intendenze scolastiche interessate almeno dieci giorni prima della data in cui si procede alla scelta del posto. La graduatoria è immediatamente esecutiva.

Art. 3 (Criteri di formazione della graduatoria)

(1) La graduatoria viene formata ai sensi dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1.

(2) Nella graduatoria, ai perdenti posti è riservata la precedenza assoluta.

Art. 4 (Posti disponibili)

(1) Per il trasferimento sono disponibili:

  • a)  i posti dei dipendenti che non risultano essere in possesso dei requisiti d' accesso richiesti;
  • b)  i posti degli incaricati e dei supplenti annuali provvisti dei requisiti d' accesso prescritti che, avendo terminato un'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, non chiedono l'assegnazione del posto da loro occupato;
  • c)  altri posti a tempo indeterminato.

(2) Gli incaricati annuali provvisti dei requisiti d'accesso richiesti possono perdere il loro posto per effetto di dipendenti di ruolo perdenti posto anche prima che abbiano terminato l'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno, purché, sotto l'aspetto educativo, il servizio competente dia il suo assenso al trasferimento. La decisione del servizio competente è definitiva.

Art. 5 (Esecuzione dei trasferimenti)

(1) In sede di scelta annuale dei posti, il trasferimento del personale di ruolo precede il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.

(2) Alla scelta dei posti si applica la disciplina vigente per il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.

(3) Se per la copertura dei posti sono richiesti, nel piano annuale per l'integrazione scolastica, particolari qualifiche professionali, in ordine di graduatoria vengono presi in considerazione solo i richiedenti che possiedono tali qualifiche.

Art. 6 (Abrogazione di disposizioni)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1995, n. 31, ad eccezione dell'articolo 6, comma 1.

Art. 7 (Clausola d'urgenza)

(1) Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 3

(1) Ai fini della formazione della graduatoria prevista dal presente regolamento viene attribuito, su richiesta, il seguente punteggio:

  • a)  per l' assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti
  • b)  per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti
  • c)  per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti
  • d)  per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti
  • e)  per ciascun anno di servizio effettivo: 1 punto

(2) In caso di parità di punteggio prevale il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi ed, in subordine, il dipendente con la maggiore anzianità di servizio effettivo.

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