(1) Sino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge, per la redazione e le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi degli appalti pubblici di servizi e di forniture, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004, nonché i formulari nello stesso indicati.
(2) In ordine ai bandi pubblicati ai sensi del comma 1 sono inoltre osservati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte di cui all'articolo 38 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.3.2004, e le disposizioni correlate.14)