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Sentenze della Corte costituzionale
1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Erogazione di mutui a cooperative, a salvaguardia dei livelli di occupazione
Attendere, processo in corso!
Sentenza (25 giugno) 1 luglio 1986, n. 166; Pres. Paladin – Rel. Pescatore
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano riapprovata dal Consiglio regionale il 26 giugno 1985 (Interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione) riguardante la erogazione di mutui a cooperative attraverso un Fondo di rotazione, istituito presso l'amministrazione provinciale.
Nel ricorso il Presidente del Consiglio lamenta il contrasto di tale legge con gli artt. 8, 9 e 10 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, perché, disponendo in materia di cooperazione, esula nel suo complesso dalle competenze attribuite dallo Statuto alla provincia. La materia « sviluppo della cooperazione », infatti, è di competenza della regione (art. 4 n. 9 dello statuto e art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 472) e non della provincia.
2. La Provincia di Bolzano si è costituita chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Nelle note depositate essa osserva che la legge impugnata istituisce presso l'amministrazione provinciale un fondo di rotazione per gli interventi a salvaguardia e/o incremento dei livelli di occupazione, mediante l'erogazione di mutui a cooperative per l'attuazione dì progetti relativi all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Nell'ambito delle previsioni di tale legge, non rientrano tutte le cooperative, ma solo quelle appartenenti ai settori della produzione e lavoro e dei servizi che associno lavoratori in cassa integrazione o disoccupati e si propongano di salvaguardare l'occupazione. Attraverso il fondo, inoltre, la legge mira a sviluppare l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Dal suo complesso, quindi - secondo la provincia - si evincerebbe che trattasi di materia che rientra sotto più profili nell'ambito della sua competenza legislativa e precisamente in forza dell'art. 10 Statuto, in quanto viene a dettare norme che integrano la disciplina statale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro; in base al dettato dell'art. 4 Statuto, in quanto si traduce nella predisposizione di strumenti di assistenza pubblica a favore dei disoccupati e dei cassintegrati; con riferimento alle competenze provinciali in tema di artigianato (art. 8 n. 9 St.); di commercio (art. 9 n, 3 St.) e di incremento della produzione industriale (art. 9 n. 8 St;), poiché ha per scopo anche l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi.
Secondo la provincia sarebbe ininfluente il fatto che la legge si rivolga alle cooperative individuandole come destinatarie dei finanziamenti, giacché tale individuazione è avvenuta nell'ambito di una normativa che non mirava ne a disciplinare la cooperazione né ad incentivarla, bensì mirava e mira ai diversi fini di salvaguardare i livelli di occupazione e di incentivare l'artigianato, il commercio e l'industria. Cosicché, trattandosi di una disciplina relativa a settori economici di competenza della provincia, non può discostarsi ad essa la libertà di individuare, in tale ambito, nel modo che ritiene più opportuno, i destinatari dei benefìci stessi.
Considerato in diritto:
Questa Corte, in accoglimento di un ricorso della Regione Trentino- Alto Adige con sentenza 25 giugno 1986 n. 165 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 l. 27 febbraio 1985 n. 49 ("Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dell'occupazione”), per violazione dell'art. 4 n. 9 dello Statuto di quella regione, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, nonché degli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 472 (Norme di attuazione di detto Statuto in materia di sviluppo della cooperazione). Questa normativa attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige potestà legislativa primaria in materia di cooperazione: la delimitazione di tale materia è stata fondata dalla citata sentenza su criteri, desunti dallo Statuto regionale e specificati dalle relative norme di attuazione, sì che ne risulta adeguatamente precisato il suo ambito di operatività.
La Corte ha inoltre statuito che non incidono sulla titolarità, sul contenuto e sull'esercizio dell'anzidetta potestà normativa le attribuzioni previste da quella legge in materia creditizia, poiché, trattandosi soltanto di interventi strumentali di sostegno, essi non comportano la salvaguardia di esigenze unitarie, a dimensione nazionale, per la tutela del risparmio e la difesa del credito, sulle quali si fonda la legittimazione dell'intervento dello Stato.
Né da essa viene violata la potestà normativa delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento nelle materie di "incremento della produzione industriale”, di turismo e di industria alberghiera nonché di commercio: sono, queste, infatti, competenza connesse e strumentali rispetto alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e ne segnano i settori di intervento con l'individuazione degli ambiti produttivi ora indicati. Si tratta, quindi, di connessione operativa, che non tocca il contenuto e la conseguente pertinenza regionale delle attribuzioni.
Sulla base dei medesimi principi il ricorso del Presidente del Consiglio deve pertanto dichiararsi fondato, avendo la Provincia autonoma di Bolzano – con la legge impugnata – legiferato in materia di sviluppo della cooperazione, riservata alla competenza della regione, dell'art. 4 n. 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come dedotto tra motivi d'impugnazione dello Stato (ancorché il ricorso menzioni, nel suo preambolo, tra le norme di riferimenti, i soli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto).
L'accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata dal Consiglio nella seduta del 26 giugno 1985, "recante interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione”.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale nella seduta del 26 giugno 1985 (Interventi finanziari della Provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione).
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