(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. La presente legge disciplina altresì l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione all’ingrosso di farmaci.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“4. La Giunta provinciale stabilisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni normative in materia.”
(3) L’articolo 5 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“Art. 5 (Requisiti per la distribuzione dei farmaci)
1. La Giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci al dettaglio e all’ingrosso.”
(4) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 9/bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci)
1. La Ripartizione provinciale Sanità vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci.
2. Le ispezioni sono effettuate da un’apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l’attività.”
(5) L’articolo 11 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“Art. 11 (Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici)
1. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige individua l’unità organizzativa che contabilizza le ricette dei farmaci e le attestazioni riguardanti l’erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie e dagli esercizi commerciali convenzionati e le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo. L'unità organizzativa si avvale a tal fine dei dati delle ricette e attestazioni suindicate, trasmesse dalle farmacie e dagli esercizi commerciali in formato elettronico.
2. L’unità organizzativa:
- adegua la propria attività alle norme in materia di dematerializzazione delle ricette;
- effettua l’istruttoria connessa ai relativi procedimenti contenziosi;
- trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale Sanità, ai fini dell’attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci, materiale di medicazione e di presidi terapeutici.”
(6) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“2. La Giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse stanziate sull’apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto, di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. L’importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.”
(7) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“3. L’istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni che non hanno i requisiti per l’apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di esecuzione.”
(8) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12/bis (Progetti per l’assistenza sanitaria)
1. La Giunta provinciale può agevolare progetti specifici nell’ambito dell’assistenza sanitaria, realizzati dalle farmacie altoatesine.
2. Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari.”
(9) Il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“2. Tutte le funzioni amministrative connesse all’attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali e alla distribuzione all’ingrosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Sanità.”