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In vigore al: 07/09/2016

t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità

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1)
Pubblicata nel supplemtento n. 3 del B.U.  31 maggio 2016, n. 22.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6:

“3. Al fine di favorire l’insediamento di medici di medicina generale, soprattutto nelle località carenti e disagiate dell’Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali, la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni possono, su richiesta dei medici stessi, mettere a disposizione, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio.

4. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e la dotazione di attrezzature degli ambulatori dei medici di medicina generale. Queste agevolazioni sono destinate in particolare ad ambulatori situati in località carenti e disagiate dell’Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali.

5. La Provincia autonoma di Bolzano può incentivare istituti di ricerca nell’ambito della medicina generale.

6. La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle agevolazioni, i criteri ed eventuali forme di convenzionamento con le case di riposo e di cura.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“1. Per l’espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria può conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 32/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. La Provincia autonoma di Bolzano concede alle persone affette da fibrosi cistica, le cui disabilità funzionali nelle attività della vita quotidiana non siano tali da giustificare un inquadramento in uno dei livelli assistenziali di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e che per la complessità della loro patologia hanno un’elevata necessità di effettuare fisioterapia, un contributo forfetario mensile per effettuare fisioterapia a domicilio.

4. La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle agevolazioni e determina i relativi criteri.”

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