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In vigore al: 07/09/2016

t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità

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1)
Pubblicata nel supplemtento n. 3 del B.U.  31 maggio 2016, n. 22.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Dopo l’articolo 17, comma 5, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente comma:

“6. Con il regolamento sulla formazione specifica in medicina generale, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un’indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione e sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“1. I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno sei anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarità di un numero di assistiti almeno pari alla metà del massimale vigente. I medici tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell’articolo 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Con regolamento d’esecuzione, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un’indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.”

(4) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/bis (Conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari)

1. Per favorire la conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari e per un periodo non superiore a 12 mesi, al medico specializzando è consentita la frequenza della formazione medica specialistica con impegno ad orario ridotto, con successivo recupero delle attività formative non svolte.

2. Nel corso del periodo di formazione medica specialistica con orario ridotto di cui al comma 1 il trattamento economico viene proporzionalmente ridotto.”

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