In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 07/09/2016

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di tributi erariali nonché dal contrasto all’evasione fiscale – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Sentenza 4 novembre 2015 (3 dicembre 2015), n. 246; Pres. Criscuolo; Red. Amato

 

Ritenuto in fatto: 1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 24 febbraio 2014, ricevuto il 4 marzo 2014 e deposito nel medesimo giorno, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, i commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), per violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e in particolare degli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; nonché degli artt. 103, 104 e 107 del medesimo statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis; degli artt. 81 e 136 della Costituzione; dell’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010); dell’art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione); «dei principi di ragionevolezza, leale collaborazione e di delimitazione temporale».

L’art. 1, comma 157, della legge n. 147 del 2013 prevede che «Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Il successivo comma 179 stabilisce che «Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l’anno 2015, a 201 milioni di euro per l’anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Il comma 431, a sua volta, dispone che «Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo denominato “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l’ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all’articolo 49-bis del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l’ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall’anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all’anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni».

Ai sensi del comma 435, infine, «Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell’evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d’anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalità previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

2.– Secondo la ricorrente, tali disposizioni modificherebbero unilateralmente il complesso delle norme concordate con il Governo nel 2009 ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, senza l’osservanza delle procedure paritetiche previste dallo statuto speciale.

Esse, inoltre, introdurrebbero riserve allo Stato dei maggiori gettiti di tributi erariali, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa d’attuazione ai fini della legittimità della riserva. Ad avviso della Provincia autonoma, infatti, non sarebbe prevista una limitazione temporale del gettito, né una sua contabilizzazione separata nel bilancio statale; non risulterebbe neppure il carattere «non continuativo» delle spese alla cui copertura esso è destinato.

3.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, fra gli altri, i commi 157 e 179 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), per violazione degli artt. 75, comma 1, lettera g), 103, 104 e 107, nonché del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis; della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010).

4.– Ad avviso della ricorrente, il maggior gettito riservato allo Stato dalle norme impugnate rientrerebbe tra le «entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate», di cui all’art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto speciale, e dunque i nove decimi di esso spetterebbero alla Provincia.

I commi 157 e 179, inoltre, non integrerebbero i requisiti richiesti dall’art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 ai fini della legittimità della riserva all’erario delle maggiori entrate da essi previste.

Essi, infine, violerebbero il principio dell’accordo che governa il regime dei rapporti tra Stato e Regioni speciali.

5.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014, la Regione siciliana ha impugnato, fra gli altri, il comma 179, nonché i commi da 431 a 435 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), per violazione degli artt. 36, 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); dell’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); degli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 24 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Quanto ai contenuti delle altre disposizioni impugnate dalla sola Regione siciliana, il comma 432 prevede che «Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall’altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Il successivo comma 433 dispone che «Il Documento di economia e finanza reca l’indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell’anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431, rispetto all’anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell’anno in corso e per gli anni successivi».

Infine, ai sensi del comma 434, «La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell’andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell’anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d’imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica».

6.– Secondo la Regione, dal contenuto del comma 179 si desumerebbe la mancanza di specifica finalizzazione dei proventi di spettanza regionale.

La ricorrente premette che non vi sarebbero elementi testuali dai quali ricavare univocamente la riserva allo Stato del relativo gettito. Tuttavia, in ragione della mancata previsione di una clausola di salvaguardia, la disposizione in esame potrebbe essere interpretata nel senso di ricomprendere nelle entrate da essa previste anche quelle riscosse nella Regione siciliana. Di qui la sua illegittimità, perché la riserva non sarebbe prevista espressamente.

Al riguardo, la Regione siciliana rileva che le entrate di cui al comma in esame non sarebbero qualificabili come nuove, trattandosi di proventi derivanti da imposte sostitutive, come quelle correlate al riallineamento e stabilite dal comma 151, che rinvia a sua volta al comma 150.

Quanto al comma 177, tale disposizione influirebbe – modificandoli – sui redditi prodotti da imprese che hanno sede centrale fuori dalla Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti; dunque, non sarebbe certo che possa derivare una maggiore entrata dall’aumento dell’imposta relativa alla quota di reddito prodotto da tali stabilimenti. Tuttavia, se così fosse, ad avviso della ricorrente, il relativo gettito sarebbe comunque di spettanza regionale in assenza degli elementi utili a riservarlo allo Stato.

Quanto infine al comma 178, gli effetti sul gettito IVA attesi dalla sua applicazione deriverebbero solo indirettamente da tale disposizione, che non sembra innovare la normativa in materia di IVA. Di qui il difetto di novità delle relative entrate.

Secondo la Regione siciliana, pertanto, ove l’impugnato comma 179 disponesse una riserva allo Stato, non sarebbe conforme ai parametri evocati, anzitutto per non aver stabilito esplicitamente tale riserva.

Neppure ricorrerebbe il requisito della «copertura di nuove specifiche spese». Infatti, la destinazione al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» sarebbe generica e indistinta, non essendo specificati gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito che va a confluire nel Fondo.

6.1.– In riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 431 a 435, la ricorrente osserva che esse, limitatamente alle somme derivanti dal recupero dell’evasione, non formulerebbe alcuna previsione di riserva. Si potrebbe, pertanto, ritenere che lo Stato non intenda disporre in ordine alle entrate siciliane. Nondimeno, la Regione procede ad impugnarle in via cautelativa qualora dovesse prevalere una diversa interpretazione.

Tali disposizioni, infatti, non farebbero specifico riferimento alle Regioni speciali. Tuttavia, in mancanza di una clausola di salvaguardia, sarebbero lesive dell’art. 36 dello statuto d’autonomia, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto le risorse provenienti dalla lotta all’evasione non sarebbero entrate nuove.

Inoltre, in riferimento ad entrambe le fonti di finanziamento del nuovo Fondo statale, sarebbe violato il principio consensuale che, ai sensi dell’art. 43 dello statuto, presiede ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, perché l’illegittima sottrazione di tali risorse sarebbe inserita nell’ambito di una manovra che tanto impegno finanziario richiede alla Regione.

7.– In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con memorie di analogo contenuto, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

7.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, in quanto le Province ricorrenti lamenterebbero un pregiudizio alle proprie prerogative finanziarie, senza tuttavia dimostrare come le norme contestate si traducano in un’alterazione del rapporto tra bisogni provinciali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte.

7.2.– Nel merito, ad avviso della difesa statale, le norme impugnate sarebbero espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, imposti dall’emergenza finanziaria e integrerebbero i requisiti statutariamente previsti per la valida apposizione della riserva da parte dello Stato.

7.3.– Anche con riguardo all’impugnativa del comma 179 da parte della Regione siciliana, l’Avvocatura ritiene soddisfatte le condizioni richieste dallo statuto per la riserva erariale, in quanto si tratterebbe di un’entrata nuova e specificamente destinata al «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

8.– Con atto depositato il 20 gennaio 2015, la Provincia autonoma di Bolzano, alla luce dell’Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa, eccezione fatta per la disposizione di cui all’art. 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013.

9.– Con atto depositato il 27 gennaio 2015, anche la Provincia autonoma di Trento, per le medesime ragioni, ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa.

10.– Con due atti depositati il 21 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato le rinunce ai ricorsi.

Considerato in diritto: 1.– La Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 11 del 2014), la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 14 del 2014) e la Regione siciliana (ricorso n. 17 del 2014) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).

L’esame di questa Corte è qui limitato alle questioni relative ai commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435 dell’art. 1 di detta legge, restando riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle ricorrenti.

In particolare, l’art. 1 è impugnato, con riguardo al comma 157, dalla Provincia autonoma di Bolzano e da quella di Trento; con riguardo al comma 179, da tutte le ricorrenti; quanto al comma 431, è impugnato dalla Regione siciliana e, limitatamente alla lettera b), dalla Provincia autonoma di Bolzano; quanto ai commi 432, 433 e 434, è impugnato dalla sola Regione siciliana; quanto infine al comma 435, è impugnato sia dalla Provincia autonoma di Bolzano, che dalla Regione siciliana.

Tali disposizioni destinano a fondi statali le risorse derivanti, da una parte, dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio (art. 1, commi 157 e 179); dall’altra, dal contrasto all’evasione fiscale (art. 1, comma 431). Le altre norme impugnate indicano le finalità per le quali vengono utilizzate le risorse assegnate al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito dal comma 431 (art. 1, comma 432); prevedono che il Documento di economia e finanza indichi, fra le altre cose, le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione di cui al comma 431 (art. 1, comma 433); stabiliscono che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza valuti gli incassi derivanti dal contrasto all’evasione e che tali maggiori risorse siano iscritte nel Fondo (art. 1, comma 434); riassegnano al Fondo, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all’evasione (art. 1, comma 435).

Tutte le ricorrenti si dolgono che le richiamate disposizioni introdurrebbero una riserva allo Stato delle maggiori entrate da esse previste, senza tuttavia rispettare i presupposti legittimanti la riserva fissati dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i tre giudizi, come sopra delimitati, devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.

3.– Nelle more del giudizio, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno raggiunto con lo Stato un accordo in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di tali ricorrenti, la rinuncia ai ricorsi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare tali rinunce.

Pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’accettazione della rinuncia determina l’estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 11 del 2014, limitatamente ai commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; nonché in riferimento alle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 14 del 2014, limitatamente ai commi 157 e 179.

Nonostante abbia raggiunto un analogo accordo, la Regione siciliana non ha rinunciato al ricorso. Restano dunque da esaminare le questioni promosse dalla stessa Regione, con il ricorso n. 17 del 2014, limitatamente al comma 179, nonché ai commi da 431 a 435 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

4.– Preliminarmente, non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, in quanto del tutto generica e non sorretta da alcuna motivazione.

5.– Sempre in via preliminare, non costituisce motivo di inammissibilità neppure l’impugnazione in via cautelativa delle norme in esame. Infatti, la prospettazione in termini dubitativi dell’effettiva applicabilità di tali norme alla Regione non comporta, nei giudizi in via principale, l’inammissibilità delle questioni sollevate (ex plurimis, sentenze n. 23 del 2014 e n. 62 del 2012).

6.– La Regione siciliana lamenta che l’impugnato comma 179, ove disponesse una riserva in favore dello Stato delle maggiori entrate da esso previste, violerebbe gli artt. 36 e 37 dello statuto regionale (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché l’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Secondo la Regione, infatti, la riserva allo Stato di queste maggiori entrate non sarebbe stata prevista in modo esplicito; tali entrate non sarebbero nuove; né sarebbe soddisfatto il requisito della «copertura di nuove specifiche spese», la loro destinazione al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» essendo generica e indistinta.

6.1.– Nel merito, la questione è fondata.

La norma denunciata, pur non formulando in termini espliciti una previsione di riserva allo Stato del maggior gettito derivante dalle disposizioni da essa richiamate, «nella sostanza […] equivale a una riserva all’Erario dell’anzidetto incremento di gettito» (sentenza n. 65 del 2015).

Pertanto, affinché la riserva stessa possa operare, sono necessarie, secondo la giurisprudenza costituzionale, tre condizioni concomitanti: a) la natura tributaria dell’entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2012).

Nel caso di specie non si riscontra la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato. Questa Corte, infatti, con riguardo a precedenti disposizioni di incremento del medesimo «Fondo per interventi strutturali di politica economica», mediante devoluzione ad esso, in un caso, di un aumento dell’imposta di bollo (sentenza n. 145 del 2014), e, in un altro caso, di un aumento dell’imposta sui fondi pensione (sentenza n. 176 del 2015), ha ritenuto che tale destinazione «identificandosi con le finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta, non può considerarsi specifica».

Ne deriva che l’eccezione prevista dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione non può ritenersi applicabile alle maggiori entrate di cui all’impugnato art. 1, comma 179.

7.– In via cautelativa la Regione siciliana impugna anche i commi da 431 a 435 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto, dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché degli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Secondo la ricorrente, le entrate previste da tali disposizioni, in quanto provenienti dalla lotta all’evasione, sarebbero prive del requisito della novità.

7.1.– In via preliminare, giova sottolineare che, nel caso di specie, non è motivo di inammissibilità della questione la mancata indicazione, da parte della ricorrente, delle specifiche «maggiori entrate» che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti, ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento finanziario della Regione.

Nessuna incertezza, infatti, può sussistere in ordine all’oggetto del giudizio, sia perché le censure della Regione non possono che riferirsi alle entrate su cui essa abbia titolo; sia perché, a sua volta, è lo stesso comma 431 a far riferimento ad un generico «ammontare di risorse permanenti che […] si stima di incassare quali maggiori entrate […] derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale», senza dunque indicare con precisione su quali ambiti si concentrerà la lotta all’evasione e se, di conseguenza, potrà incidere anche su entrate di spettanza regionale.

7.2.– Nel merito, la questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Con riguardo ad un’analoga disposizione che riservava allo Stato le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione, questa Corte ha precisato che «le entrate tributarie in esame (derivanti dal contrasto all’evasione fiscale) fanno riferimento ad altre entrate tributarie. La tipologia di tali maggiori entrate è, perciò, diversa a seconda dell’entrata cui si riferiscono, cioè, a seconda dell’oggetto delle singole evasioni fiscali. Ne segue che, ove l’evasione abbia ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all’Erario in base alla normativa statutaria, la questione deve essere dichiarata non fondata […]. Ove, invece, l’evasione abbia ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare […] se la riserva del gettito all’Erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana» (sentenza n. 241 del 2012).

In quel caso, la Corte ha ritenuto insussistente il requisito della novità dell’entrata, «perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un “nuovo provento”» (sentenza n. 241 del 2012).

Le stesse considerazioni valgono per le questioni sollevate dalla Regione siciliana nel presente giudizio. Infatti, anche nel caso in esame, le risorse di cui agli impugnati commi da 431 a 435, che derivano dalla lotta all’evasione fiscale, non costituiscono entrate nuove e dunque lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito.

Pertanto, limitatamente alle maggiori risorse provenienti dall’attività di contrasto all’evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato, la loro destinazione al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» non è conforme allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

8.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell’ambito del territorio della Regione siciliana;

3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all’art. 1, commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, della legge n. 147 del 2013, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all’art. 1, commi 157 e 179, della legge n. 147 del 2013, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
ActionAction Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
ActionAction Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
ActionAction Delibera 3 marzo 2015, n. 229
ActionAction Delibera 10 marzo 2015, n. 275
ActionAction Delibera 17 marzo 2015, n. 299
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 347
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 351
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 394
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 419
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 423
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 435
ActionAction Delibera 21 aprile 2015, n. 470
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 486
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 505
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 524
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 532
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 543
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 558
ActionAction Delibera 19 maggio 2015, n. 573
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 651
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 699
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 703
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 712
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 713
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 714
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 721
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 733
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 734
ActionAction Delibera 23 giugno 2015, n. 743
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 784
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 796
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 808
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 816
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 830
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 832
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 834
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 869
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 873
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 890
ActionAction Delibera 11 agosto 2015, n. 923
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 979
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 990
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
ActionAction Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
ActionAction Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
ActionAction Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
ActionActionAnlage
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
ActionAction Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
ActionAction Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
ActionAction Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
ActionAction Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
ActionAction Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 10.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 28.03.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 114 vom 18.04.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 16.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 20.11.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico