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In vigore al: 07/09/2016

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 43 (Acquisizione di beni, servizi ed esecuzione  di lavori in economia)

(1) Le prestazioni da eseguirsi in economia sono:

  1. lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili dell’amministrazione aggiudicatrice, fino a un importo inferiore a 200.000 euro, al netto degli oneri fiscali; servizi e forniture in questo ambito sono ammissibili per importi al di sotto della soglia UE;
  2. lavori di demolizione di immobili fino a un importo inferiore a 200.000 euro;
  3. lavori per la manutenzione, la sistemazione, la costruzione e il miglioramento delle strade, dei ponti e di altre infrastrutture, per l’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, fino a un importo inferiore a 200.000 euro; servizi e forniture in questo ambito sono ammissibili per importi al di sotto della soglia UE;
  4. forniture e acquisti di arredi e attrezzature volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell’opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l’approvvigionamento delle scorte di materiali di più comune impiego, fino a un importo inferiore alla soglia UE;
  5. servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade, nonché servizi di sorveglianza, pulizia, rilevamenti del traffico e altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell’opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino a un importo inferiore alla soglia UE;
  6. progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, consulenze, indagini e studi, anche geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti relativi ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili e altre prestazioni professionali connesse con l’esecuzione dei lavori pubblici, sino a un importo inferiore a 40.000 euro;
  7. lavori, servizi e forniture di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, degli acquedotti o di altre infrastrutture, necessari in seguito al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili, e interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

(2) È possibile inoltre ricorrere alle procedure in economia per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi fino alla soglia UE:

  1. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie d’informazione, nonché la rilegatura di pubblicazioni;
  2. cerimoniale, rappresentanza, partecipazioni, annunci e avvisi previsti da disposizioni legislative o regolamentari;
  3. trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
  4. abbigliamento di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di personale individuate da apposito regolamento;
  5. pulizia, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e riscaldamento degli edifici pubblici, fornitura di gas, acqua, energia elettrica e relative spese di allacciamento;
  6. fornitura e riparazione di mobilio, fotocopiatrici, climatizzatori, dispositivi antifurto e apparecchiature varie, macchine, materiale e attrezzature d’ufficio, di tipografia, riproduzione grafica, cinematografia e fotografia, servizi di stampa e microfilmatura, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, apparecchi televisivi e di amplificazione sonora, cancelleria e valori bollati;
  7. funzionamento dei laboratori tecnici, scientifici o di ricerca;
  8. riparazione, manutenzione, noleggio, rimessaggio di autoveicoli, fornitura di materiale di ricambio, di combustibili e lubrificanti;
  9. provviste di generi alimentari, vasellami, suppellettili da cucina, attrezzature e spese varie per i convitti e le scuole, anche materne, per corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento per il personale, spese per assicurazioni obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche;
  10. lavori, servizi e forniture per i quali il ricorso all’economia è specificatamente previsto da leggi di settore;
  11. servizi di ristorazione, lavanderia, trasporto e assicurativi;
  12. dispositivi medici, farmaci, materiale diagnostico e altro materiale di consumo sanitario;
  13. materiale e servizi di manutenzione per immobili e beni utilizzati dall’Azienda sanitaria.
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