(1) Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. Per la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, è computato il valore complessivo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo.
(2) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.
(3)Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima. 11)
(4) Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all’individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:
- valutazione dell’offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;
- invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);
- redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell’esito del colloquio e della valutazione delle referenze;
- apertura dell’offerta economica e attribuzione del punteggio totale.
(5) In sede di valutazione i punteggi per l’espletamento di servizi prestati oltre dieci anni vengono ridotti di un coefficiente minore di 1. Possono inoltre essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone di un numero massimo di 10 schede formato A4 o 5 schede formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.
(7) Il capitolato prestazionale per incarichi di progettazione, direzione lavori, attività di supporto al/alla responsabile unico/unica del procedimento, di coordinamento per la sicurezza nei cantieri e altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(8) Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.