In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 07/09/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 21  (Rinnovo di concessioni per medie derivazioni)

(1) Le concessioni per medie derivazioni vengono in ogni caso nuovamente bandite dopo la loro scadenza, ad eccezione delle cooperative storiche di cui all’articolo 23.

(2) Il titolare della concessione per una media derivazione ne chiede il rinnovo all’ufficio competente non prima di due anni e al più tardi un anno prima della scadenza della stessa.

(3) A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente rispetto a un altro utilizzo del corso d’acqua, che sia incompatibile con il suo utilizzo a fini idroelettrici, l’ufficio competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo da parte del concessionario uscente entro i termini previsti, la concessione è bandita d’ufficio e alla relativa gara il concessionario uscente non può partecipare.

(4) Anche in caso di revoca o di rinuncia alla concessione l’ufficio competente può procedere a bandire una gara per il rinnovo della stessa.

(5) Nel bando di gara è indicato quanto segue:

  1. l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell’impianto che verranno trasferite al futuro concessionario;
  2. la quantità d’acqua media e massima derivabile e la quantità d’acqua residua da preservare nel tratto oggetto della derivazione, in base alle indicazioni dei piani di settore e alle esperienze acquisite nel corso degli ultimi anni di attività e ai loro effetti sull’ecosistema idrico;
  3. l’ammissibilità di domande che prevedono la sottensione dell’impianto esistente.

(6) Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell’Alto Adige. Le domande devono essere presentate con le modalità di cui all’articolo 4 e corredate di tutta la documentazione richiesta dalle linee guida tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

(7) Le domande ammesse sono trattate ai sensi degli articoli 5 e seguenti.

(8)8)

(9) Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

(10) La centrale e il parco macchine passano al nuovo concessionario. I beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

8)
L'art. 21, comma 8, è stato abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActiona) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
ActionActionb) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
ActionActionb) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
ActionActiond) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
ActionActionh) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
ActionAction Art. 1 (Finalità)
ActionAction Art. 2 (Divieto)
ActionAction Art. 3 (Sanzioni)
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
ActionActionj) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico