(1) Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 8/bis (Amministrazione trasparente)
1. Alle comunità comprensoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che trovano applicazione per i comuni.
2. La disposizione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, viene applicata solamente ai membri della giunta comprensoriale.
3. All´attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”