(1) Dopo il comma 4 articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma 5:
„5. Impianti biogas devono osservare la distanza di almeno 200 m da edifici residenziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Questa distanza minima non si applica agli impianti biogas presso la sede di aziende agricole.”