(1) L’articolo 20/quater della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 20/quater (Cessione gratuita di beni immobili)
1. L’amministrazione provinciale, i comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica.”