(1) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“1. Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”
(2) La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione con effetto dalla data di insediamento del primo Consiglio dei comuni eletto ai sensi della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4.