Sentenza del 11 aprile 2007, n. 138; Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors
Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4147 del 7 novembre 2005 per ciò che attiene alla parte tecnica, non può considerarsi atto amministrativo generale, in quanto contiene, in ordine alla classificazione dei siti, prescrizioni rivolte a destinatari ben individuati e non ad una pluralità indeterminata di soggetti. Pertanto, il piano è direttamente impugnabile, essendo suscettibile di incidere immediatamente sulla situazione giuridica del soggetto leso, posto che la sua attuazione non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.
Quale strumento di pianificazione e di governo del territorio, il piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 bis L.P. 18 marzo 2002 n. 6, deve tener conto delle esigenze di fornitura del servizio di telefonia e di realizzazione delle necessarie infrastrutture di rete, permettendo il corretto insediamento di tali impianti nel territorio provinciale; spetta perciò alla Provincia autonoma e agli enti locali l'adozione delle misure e delle prescrizione dirette a ridurne il più possibile l'impatto negativo sul territorio.
In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardanti la destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti, le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni.
Sussiste uno specifico onere motivazionale nel caso in cui l'amministrazione provinciale, modificando la classifica di siti di infrastrutture telefoniche già autorizzati in siti “da demolire”, incide su posizioni di diritto soggettivo già consolidate, senza effettuare una comparazione tra la situazione giuridica del privato e l'interesse pubblico sopravvenuto. L'obbligo di incisiva motivazione del provvedimento risponde anche allo scopo di consentire all'interessato, prima, e al giudice, poi, di verificare se la scelta di localizzazione, imposta dall'amministrazione nel piano, non configuri una “limitazione alla localizzazione”, che rende in concreto impossibile o difficile la realizzazione di una completa rete di infrastrutture per le telecomunicazioni (cfr. Corte cost. 7 ottobre 2003 n. 307).
L'individuazione dei siti e delle caratteristiche degli impianti, tra le alternative possibili, deve avvenire nel rispetto del principio di partecipazione e di cooperazione tra amministrazione e gestori degli impianti, sì da evitare una contrapposizione degli interessi connessi alle localizzazioni degli impianti – inerenti alla pianificazione del territorio e allo svolgimento del servizio di telefonia mobile – e la prevalenza assoluta dell'uno o dell'altro interesse pubblico; ciò in conformità all'art. 2 delle norme di attuazione di cui alla parte concettuale del piano, approvata con delibera G.P. 22 dicembre 2003 n. 4787.