Pubblicato nel B. U. 1 dicembre 2009, n. 49.
(1) Ai commissari di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, è attribuita, in relazione alle funzioni ed alle respon-sabilità connesse con l’informatizzazione del Libro Fondiario, una indennità pari a 0,61975 Euro per particella caricata.
(2) Nei comuni catastali in cui le porzioni materiali superano di almeno il 25 per cento il numero delle particelle l’indennità di cui al precedente comma viene determinata in base alle porzioni materiali caricate.
(3) La liquidazione viene effettuata a conclusione delle operazioni previste dalla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, con riferimento ad ogni singolo Comune.