(1) Per ciascun anno solare verranno confermate per ogni singolo operaio le giornate lavorative effettuate nell’anno precedente, sempreché ciò sia consentito dai relativi finanziamenti e dall’organizzazione del lavoro, salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del Ccnl.
(2) Hanno diritto di precedenza nell’assunzione gli operai assunti nella precedente stagione.
(3) Entro febbraio il datore di lavoro comunica, se gli operai occupati l’anno precedente possono essere occupati anche nell’anno corrente. Se in un ufficio della Ripartizione provinciale foreste non fosse possible la riassunzione di tutti gli operai occupati la stagione precedente, gli stessi prima decidono, previa verifica di possibili rinuncie volontarie alla riassunzione, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo provinciale, se ed in quale maniera vorrebbero distribuire le giornate lavorative possibili su tutti gli operai. Basta la maggioranza semplice degli operai presenti. Non è possibile rilasciare delega. La decisione viene comunicata per iscritto al datore di lavoro.
(4) Se non si trovasse una soluzione di comune accordo ai sensdi del comma 3, si convoca una commissione. Questa si compone da un rappresentante delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo provinciale, dal rappresentante sindacale aziendale, dal direttore d’ufficio come datore di lavoro e da un rappresentante dell’ufficio amministrazione forestale.
(5) La commissione di cui al comma 4 forma una graduatoria degli operai nel rispetto dei seguenti criteri:
- per ogni figlio a carico (autocertificazione) minore a 18 anni (certificato di nascita): 3 punti;
- per ogni operaio per la sua disponibilità: 1 punto;
- per l’inquadramento nell’anno precedente: 0,5 punti come operaio comune (1o livello), 1,0 punti come operaio qualificato (2 o livello), 1,5 punti come operaio qualificato super (3 o livello), 2,0 punti come operaio specializzato (4 o livello), 2,5 punti come operaio specializzato super (5 o livello). In caso di variazione di inquadramento è determinante il periodo più lungo;
- per la situazione familiare: per ogni anno di vita 0,5 punti, per ogno stagione come operaio forestale con almeno 150 giornate lavorative effettive 2 punti, per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale 4 punti, per il coniuge fiscalmente a carico 2 punti.
(6) A maggio 2016 si riuniscono le parti contrattuali, per confermare o rielaborare i criteri di cui al comma 5 per la restante durata del contratto.