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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.

Art. 1/ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico)

(1)  Per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui all’articolo 1-bis.

(2)  Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a:

  1. 0,015 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW;
  2. 0,020 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW. 3)
3)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.