(1) Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:
“e) creare ovvero mantenere, nell’ambito dell’agricoltura, un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia.”
(2) Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:
“e) la garanzia di un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, soprattutto nelle imprese collettive di trasformazione e commercializzazione.”
(3) La lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:
“r) primo insediamento delle giovani agricoltrici e dei giovani agricoltori.”
(4) Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“s) investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla famiglia.”