(1) I percorsi dell’istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un’ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno. I percorsi dell’istruzione liceale assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.
(2) Possono essere istituiti i seguenti licei, articolati negli indirizzi e nelle opzioni indicati:
(3) I percorsi dell’istruzione liceale sviluppano il proprio profilo educativo e culturale sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.