(1) L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'impren-ditore agricolo. Ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza una preventiva comunicazione al comune, sospendere l'attività per un periodo massimo di un mese.
(2) I soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano annualmente una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12.