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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 17 (Organizzazione delle attività educative e didattiche)

(1) L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e del dirigente scolastico o della dirigente scolastica.

(2) Ai fini della realizzazione dei curricoli delle scuole le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, le attività e gli insegnamenti della quota riservata alle istituzioni scolastiche e della eventuale quota facoltativa opzionale, coerenti con il profilo educativo della scuola nonché, nella scuola secondaria di primo grado, con la prosecuzione degli studi nel secondo ciclo. La scelta delle attività opzionali è seguita dal personale docente e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie. La frequenza di queste attività è gratuita. Le alunne e gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Al fine di ampliare l'offerta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

(3) Le istituzioni scolastiche realizzano i propri curricoli secondo i principi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e nel rispetto delle indicazioni provinciali, con una definizione dell'orario complessivo delle lezioni che garantisca un'equilibrata ripartizione dell'offerta formativa tendente a promuovere l'individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti. Le istituzioni scolastiche favoriscono la partecipazione e la riflessione delle alunne e degli alunni e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, assicurano alla singola alunna e al singolo alunno una consulenza individualizzata per l'apprendimento e per l'orientamento nonché una documentazione delle conoscenze e competenze. Il collegio dei docenti definisce criteri e misure per l'attuazione concreta della consulenza nell'apprendimento e per la documentazione dello sviluppo nell'apprendimento.

(4) Al fine di garantire l'unitarietà dell'insegnamento, i docenti del consiglio di classe operano e svolgono le attività di programmazione collegialmente e sono contitolari della classe. Essi contribuiscono a creare un progetto didattico integrato. Nella scuola primaria i singoli docenti insegnano di norma più discipline e in più classi, anche collegialmente e in forma modulare, e sono utilizzati possibilmente in un unico plesso.

(5) Per le alunne e gli alunni in situazione di handicap sono fatti salvi gli interventi mirati all'integrazione ed inclusione, previsti dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

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