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In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 5 (Forme di esercizio di un'impresa artigiana)  

(1)  Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di società, esclusa la società per azioni e la società in accomandita per azioni.

(2)  Qualora la forma prescelta sia quella di società in nome collettivo, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.

(3)  Qualora la forma prescelta sia quella della società in accomandita semplice, essa è considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.

(4) Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l’impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle società composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale. 2)

(5)  Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli.

2)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.