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In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 19 (Esonero da esami)

(1)  Chi dimostra di aver acquisito una qualificazione sostanzialmente rispondente ai contenuti previsti dal programma d'esame, può presentare domanda d'esonero dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d'esame.

(2)  Il direttore o la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro richiede un parere sulla domanda di esonero alla competente commissione d'esame, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il direttore o la direttrice della ripartizione decide in merito alla domanda di esonero.

(3)  Nel caso in cui vi siano stati dei precedenti analoghi, il direttore o la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione d'esame di cui al comma 2, purchè nè il programma della qualifica presentata nè il relativo esame di maestro artigiano abbiano subito nel frattempo una modifica.

(4)  Nelle professioni artigiane rare, per le quali per mancanza di persone esperte non è possibile nominare una commissione d'esame, si prescinde dalla richiesta del parere obbligatorio.