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In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 16 (Esami)  

(1)  L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro approva i programmi d'esame per l'esame di maestro artigiano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la competente commissione d'esame.

(2)  I candidati e le candidate possono sostenere l'esame in lingua italiana o tedesca.

(3)  Le parti dell'esame di maestro già sostenute perdono validità se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore o la direttrice della ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

(4)  L'esame di maestro si intende superato se la persona candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stata esonerata.

(5)  L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro rilascia il diploma di maestro artigiano.