(1) L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro approva i programmi d'esame per l'esame di maestro artigiano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la competente commissione d'esame.
(2) I candidati e le candidate possono sostenere l'esame in lingua italiana o tedesca.
(3) Le parti dell'esame di maestro già sostenute perdono validità se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore o la direttrice della ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.
(4) L'esame di maestro si intende superato se la persona candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stata esonerata.
(5) L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro rilascia il diploma di maestro artigiano.