Pubblicata nel B.U. 18 ottobre 2005, n. 42.
(1) La Provincia Autonoma di Bolzano persegue l'utilizzo abusivo o illegittimo dei marchi "Südtirol" e "Alto Adige". Ella si avvale - se necessario anche agendo in giudizio - dei diritti che le attribuiscono il regolamento 94/40/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, e successive modifiche, e il rispettivo ordinamento giuridico nazionale.
(2) Fatte salve le norme di diritto penale, in caso di abuso o di indebito utilizzo del marchio da parte di terzi viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 3.000,00.
(3) La Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio sorveglia l'adempimento delle rispettive norme. Può infliggere sanzioni o confermare o revocare i provvedimenti stabiliti. Per l'espletamento dei citati compiti, la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio può incaricare altri organi.