(1) La prestazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso, altrimenti decorre dal primo giorno del mese successivo.
(2) L'erogazione della prestazione ha durata annuale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il perdurare dei presupposti di legge.